Art. 2.

      1. Il comma 1 dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «1. Al condannato a pena detentiva che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di sessanta giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare».

      2. La detrazione di pena prevista dall'articolo 54, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applica con provvedimento del tribunale di sorveglianza anche ai semestri di pena scontata successivi alla data del 24 ottobre 1989, nonché al semestre in corso a quella data, nella misura di sessanta giorni, o in quella integrativa di quindici giorni nei casi in cui siano state già concesse le detrazioni di pena ai sensi delle norme vigenti, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente legge, e con riferimento ai semestri presi in considerazione, risulti provata la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione secondo i criteri indicati nel citato articolo 54, comma 1.